Le regole del conto energia

Il DM 19/02/07 (nuovo Conto Energia) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/02/2007, è subentrato ai precedenti DM del 28/07/2005 e del 6/02/2006 (primo Conto Energia) in materia di incentivazione dell’energia fotovoltaica. Il decreto è diventato operativo solo dopo la pubblicazione della delibera dell’AEGG n. 90/07, avvenuta il 13/04/07, che ha definito le condizioni e le modalità per l’erogazione
delle tariffe incentivanti.
Le modifiche più significative, rispetto alla precedente disciplina, riguardano:
• l’abolizione della fase istruttoria preliminare all’ammissione alle tariffe incentivanti; in base al nuovo decreto, infatti, la richiesta di incentivo deve essere inviata al GSE solo dopo l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici;
• l’abolizione del limite annuo di potenza incentivabile, sostituito da un limite massimo cumulato della potenza incentivabile;
• una maggiore articolazione delle tariffe, con l’intento di favorire le applicazioni di piccola taglia architettonicamente integrate in strutture o edifici;
• l’introduzione di un premio per impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente dell’energia.
Il DM supera inoltre due vincoli tecnici dei precedenti decreti:
• il limite di 1000 kW, quale potenza massima incentivabile per un singolo impianto;
• le limitazioni all’utilizzo della tecnologia fotovoltaica a film sottile, molto utilizzata nell’ambito dell’integrazione architettonica.
La Delibera AEEG ARG/elt 161/08, di recente pubblicazione, consente di realizzare un impianto fotovoltaico suddiviso in più parti (d’ora in poi sezioni) ciascuna con la propria tipologia d’integrazione architettonica. La potenza dell’impianto (e quindi la relativa tariffa) sarà data dalla somma delle potenze di tutte le sezioni che obbligatoriamente bisognerà dichiarare (potenza totale dell’impianto, numero
di sezioni e potenza di ogni sezione) al momento della richiesta dell’incentivo per la prima sezione.
Il parallelo alla rete di ciascuna sezione di cui sarà composto l’impianto dovrà avvenire entro due anni dalla data di entrata in esercizio della prima sezione. Ai fini del raggiungimento del limite massimo di potenza incentivabile previsto dal DM del 19/02/07, pari a 1200 MW, conta solo la potenza effettivamente realizzata e non la potenza totale dell’impianto dichiarata in fase di registrazione della prima sezione. La Delibera ARG/elt 161/08 rende ancora più flessibile il meccanismo d’incentivazione del
nuovo Conto Energia rispetto al primo Conto Energia e sono evidenti almeno due vantaggi:
• è possibile mettere in esercizio ogni sezione d’impianto come se si trattasse di un impianto a sé. Il beneficio è evidente soprattutto per gli impianti di grossa taglia per cui si incontrano difficoltà a effettuare un unico parallelo alla rete in una sola data. Si potranno effettuare più entrate in esercizio in base al numero di sezioni in cui è suddiviso l’impianto.
• è possibile collegare più sezioni d’impianto all’interno di una rete interna d’utenza pur rispettando il vincolo imposto dal Decreto 19/02/07, che un impianto fotovoltaico non può condividere il punto di connessione alla rete con altri impianti fotovoltaici.
Infine, dopo l’entrata in vigore della Finanziaria 2008, il Conto Energia rimane l’unico meccanismo di incentivazione del fotovoltaico. Si può optare per il meccanismo dei Certificati verdi solo per gli impianti fotovoltaici che hanno presentato la richiesta di autorizzazione unica entro la data di entrata in vigore della legge Finanziaria del 2008 (31/12/2007).

(da Guida al conto energia, GSE)

 

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